Art. 6.

      1. I dipendenti delle società concessionarie di cui all'articolo 5, comma 2, non possono possedere azioni o quote della società stessa. Ogni forma di partecipazione dei dipendenti all'utile della società concessionaria è vietata. Non è consentito che i dipendenti partecipino al gioco o accettino emolumenti dai giocatori, salvo quelli che sono destinati alla generalità dei dipendenti e che devono essere depositati in appositi contenitori.